Il tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto le domande promosse da Codelfa, assistita dallo studio Cancrini e Partners con un team composto da ArturoCancrini, LauraFioravanti e da MariaTeresaDellaVittoriaScarpati, nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).
Il tribunale ha dichiarato l’invalidità del provvedimento emesso da Rfi di risoluzione del contratto di appalto avente a oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di tre sottovia, di rifacimento e di adeguamento del sottopasso pedonale per la soppressione dei passaggi a livello di alcuni tratti della linea ferroviaria Torino Milano nel Comune di Brandizzo (TO).
Il tribunale, accogliendo la richiesta di risoluzione contrattuale in danno all’amministrazione, ha condannato Rfi al pagamento di importi, a titolo risarcitorio, in favore di Codelfa rilevando che le interruzioni dei lavori sono state la diretta conseguenza di carenze e imprecisioni del progetto esecutivo, non sanate tempestivamente dalla committente e pertanto integranti una grave violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto che, secondo il consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, impone a quest’ultima il rispetto del dovere di cooperazione e collaborazione al fine di rendere possibile la prestazione dell’appaltatore.